Dal 9 dicembre 2026 la responsabilità civile dell’IA cambia natura nell’Unione europea: il software e i sistemi di IA diventano prodotti, il giudice può ordinare al fabbricante di esibire le prove e il difetto si presume quando il fascicolo manca. Chi risarcisce, davanti a quale giudice e con quale prova non dipende più soltanto dalle teorie sulla colpa, ma dai documenti che l’impresa saprà produrre anni dopo il rilascio. Questo articolo spiega le regole, il calendario e il fascicolo probatorio da costruire.

In sintesi
- La responsabilità civile dell’IA ricade sempre su una persona fisica o giuridica: un sistema di IA non ha personalità giuridica.
- La direttiva (UE) 2024/2853 si applica ai prodotti immessi sul mercato dal 9 dicembre 2026 e tratta il software come prodotto, SaaS compreso.
- Il giudice può ordinare l’esibizione delle prove: chi non le esibisce subisce la presunzione di difetto.
- Il regolamento sull’IA (AI Act) impone di conservare i log per almeno sei mesi, mentre l’esposizione dura dieci anni, venticinque per i danni latenti alla persona.
- La Germania ha votato il recepimento l’8 ottobre 2026; la maggior parte degli Stati membri non ha ancora un testo adottato.
Che cosa significa responsabilità civile dell’IA nel 2026
Per responsabilità civile dell’IA si intende l’insieme delle regole che stabiliscono chi deve risarcire la persona danneggiata da un sistema di IA, su quale fondamento giuridico e con quale prova. La domanda non riguarda la macchina. Un sistema di IA non ha personalità giuridica, non possiede un patrimonio e non può essere convenuto in giudizio: l’obbligo di risarcire ricade sempre su chi ha sviluppato, fornito, integrato, modificato o utilizzato il sistema. I fondamenti possibili sono tre e possono concorrere nella stessa causa:
- Il contratto: il cliente agisce contro il proprio fornitore per l’inadempimento di quanto pattuito.
- La responsabilità per colpa del diritto nazionale: il danneggiato dimostra una condotta negligente, il danno e il nesso causale.
- La responsabilità da prodotto senza colpa: il fabbricante risponde del danno causato dal difetto, a prescindere dalla propria diligenza. È il regime riscritto dalla direttiva (UE) 2024/2853, la nuova direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi.
Il tema va tenuto distinto dall’accountability. La responsabilità dell’IA intesa come accountability riguarda chi, dentro l’organizzazione, decide, controlla e rende conto del sistema davanti ad autorità e parti interessate. La responsabilità civile riguarda invece chi paga il danno, davanti a quale giudice e sulla base di quali prove. La nostra lettura è che la questione smetta di essere soprattutto teorica (colpa o responsabilità oggettiva, chi può essere convenuto) e diventi una questione di prova. Il giudice potrà ordinare al convenuto di esibire la documentazione e, se questa manca, presumere il difetto. Il rischio si misura quindi sulla qualità del fascicolo che l’impresa riuscirà a presentare, anche molti anni dopo l’immissione sul mercato.
Chi risponde: la catena degli operatori economici
Con l’articolo 8 il danneggiato trova sempre, nell’Unione, un operatore a cui chiedere il risarcimento. <table header-row=”true”> <tr> <td>Operatore</td> <td>Fondamento</td> <td>Quando si applica</td> </tr> <tr> <td>Fabbricante, compreso il fornitore di un sistema di IA (considerando 13)</td> <td>Articolo 8, senza colpa</td> <td>Prodotto immesso sul mercato o messo in servizio dal 9 dicembre 2026</td> </tr> <tr> <td>Fabbricante di un componente, compreso un modello integrato o un servizio correlato</td> <td>Articolo 8</td> <td>Il componente ha reso difettoso il prodotto finale</td> </tr> <tr> <td>Importatore e rappresentante autorizzato</td> <td>Articolo 8</td> <td>Fabbricante stabilito fuori dall’Unione</td> </tr> <tr> <td>Fornitore di servizi di logistica</td> <td>Articolo 8</td> <td>Mancano importatore e rappresentante autorizzato</td> </tr> <tr> <td>Distributore, poi piattaforma online</td> <td>Articolo 8, paragrafi 3 e 4</td> <td>Solo se non indicano un operatore dell’Unione entro un mese dalla richiesta</td> </tr> <tr> <td>Chi modifica in modo sostanziale il prodotto fuori dal controllo del fabbricante</td> <td>Articolo 8, paragrafo 2: diventa fabbricante</td> <td>Quando poi mette a disposizione o in servizio il prodotto modificato</td> </tr> <tr> <td>Deployer come semplice utilizzatore</td> <td>Fuori dalla direttiva: colpa, diritto nazionale</td> <td>Uso del sistema senza modifica sostanziale</td> </tr> </table> Due nozioni contano per chi sviluppa o integra IA. Il servizio correlato è un servizio digitale integrato o interconnesso con il prodotto al punto che, senza di esso, il prodotto perderebbe una o più funzioni: un componente può quindi essere immateriale. Chi incorpora un modello di IA per finalità generali resta fabbricante del prodotto finale, mentre il fornitore del modello risponde come fabbricante del componente. L’articolo 25, paragrafo 1, dell’AI Act completa il quadro: chi appone il proprio nome su un sistema ad alto rischio, lo modifica in modo sostanziale o ne cambia la finalità prevista ne diventa il fornitore. La responsabilità è solidale (articolo 12): il danneggiato può rivolgersi a uno qualsiasi degli operatori e i regressi si regolano dopo. Soprattutto, nessuna clausola può limitare o escludere la responsabilità civile dell’IA verso il danneggiato (articolo 15). La due diligence sui fornitori di IA serve quindi a organizzare il regresso e l’accesso alle prove, non a spostare il rischio all’esterno.
Il riassetto europeo: una direttiva ritirata, una riscritta
Il progetto europeo poggiava su due testi. Il primo, la proposta di direttiva sulla responsabilità da intelligenza artificiale del 28 settembre 2022 (COM(2022) 496), riguardava le azioni fondate sulla colpa. È stato ritirato con il programma di lavoro 2025 della Commissione, pubblicato l’11 febbraio 2025, che ha ritirato 37 proposte, per l’assenza di un accordo prevedibile. A ottobre 2026 non esiste una proposta sostitutiva e la pagina della Commissione sulle regole di responsabilità per l’IA, consultata il 13 ottobre 2026, presenta ancora il testo del 2022 senza menzionarne il ritiro. Resta la direttiva (UE) 2024/2853: pubblicata il 18 novembre 2024 e in vigore dall’8 dicembre 2024. Abroga la direttiva 85/374/CEE dal 9 dicembre 2026, ma la disciplina del 1985 continua ad applicarsi ai prodotti immessi sul mercato prima di quella data. Per la responsabilità civile dell’IA il cambiamento decisivo sta nella definizione di prodotto, che ora comprende il software qualunque sia la modalità di fornitura, software-as-a-service compreso. Non sono prodotti le informazioni, cioè il contenuto dei file digitali e il mero codice sorgente. È escluso il software libero e open source sviluppato o fornito al di fuori di un’attività commerciale. Quanto al danno, hanno diritto al risarcimento soltanto le persone fisiche. L’articolo 6 copre la morte e le lesioni personali, compreso il danno alla salute psicologica riconosciuto dal punto di vista medico, il danneggiamento di beni e la distruzione o corruzione di dati non usati a fini professionali.
Che cosa la direttiva non copre
Molti danni tipici dell’IA restano fuori:
- la perdita puramente economica;
- la discriminazione;
- la violazione della vita privata in quanto tale;
- i danni a beni usati esclusivamente a fini professionali;
- le pretese delle persone giuridiche.
Per questi casi restano la responsabilità per colpa del diritto nazionale, il contratto e, per i dati personali, l’articolo 82 del GDPR (si veda GDPR e intelligenza artificiale).
Come si prova la responsabilità civile dell’IA: difetto, esibizione e presunzioni
L’attore deve provare il difetto, il danno e il nesso causale. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che una persona può legittimamente attendersi o che è richiesta dal diritto dell’Unione o nazionale. Tra le circostanze dell’articolo 7, cinque toccano direttamente l’IA: la capacità di continuare a imparare dopo l’immissione sul mercato, l’interconnessione con altri prodotti, i requisiti di sicurezza pertinenti (cibersicurezza compresa), i richiami e gli interventi delle autorità, le esigenze specifiche degli utilizzatori. La svolta sta nell’articolo 9. L’attore che presenta fatti e prove sufficienti a rendere plausibile la domanda può ottenere un ordine di esibizione delle prove pertinenti di cui il convenuto dispone. L’ordine è limitato a quanto necessario e proporzionato, il giudice può proteggere i segreti commerciali ed esigere prove presentate in modo facilmente accessibile e comprensibile. L’articolo 10 aggiunge quattro presunzioni, tutte relative:
- Mancata esibizione: il difetto si presume se il convenuto non esibisce le prove ordinate.
- Violazione di un requisito obbligatorio: il difetto si presume se il prodotto non rispetta requisiti obbligatori di sicurezza destinati a proteggere dal rischio del danno subito.
- Malfunzionamento evidente: il difetto si presume se il danno deriva da un malfunzionamento evidente durante un uso ragionevolmente prevedibile.
- Complessità tecnica: il giudice presume il difetto, il nesso causale o entrambi quando l’attore incontra difficoltà eccessive per la complessità tecnica o scientifica e dimostra che sono probabili. Il considerando 48 cita l’apprendimento automatico.
Restano le esenzioni dell’articolo 11. Il fabbricante può invocare il rischio da sviluppo: lo stato oggettivo delle conoscenze scientifiche e tecniche, all’immissione sul mercato o finché il prodotto era sotto il suo controllo, non consentiva di scoprire il difetto. La difesa del difetto sorto dopo l’immissione sul mercato, invece, non vale quando il difetto dipende da un servizio correlato, dal software (aggiornamenti compresi), dalla mancanza degli aggiornamenti necessari alla sicurezza o da una modifica sostanziale, purché rientrino nel controllo del fabbricante, cioè anche nella semplice capacità di fornire aggiornamenti. Chi corregge la deriva del modello con riaddestramenti periodici resta quindi esposto a lungo.
Dove l’AI Act diventa prova della responsabilità
La direttiva non fissa un proprio standard di sicurezza: rinvia al diritto dell’Unione. Secondo l’analisi di Freshfields del 21 aprile 2026, l’inosservanza degli obblighi regolamentari può tradursi in un’esposizione nel nuovo regime. La nostra tesi sulla responsabilità civile dell’IA: la documentazione che il regolamento sull’IA (AI Act) chiede per i sistemi di IA ad alto rischio è la prova che un giudice ordinerà di esibire, e la sua assenza attiva le presunzioni. <table header-row=”true”> <tr> <td>Disposizione della direttiva</td> <td>Artefatto dell’AI Act</td> <td>Che cosa cercherà il giudice</td> </tr> <tr> <td>Articolo 7, paragrafo 1: sicurezza attesa</td> <td>Gestione dei rischi (articolo 9)</td> <td>Il rischio realizzato era stato individuato e trattato?</td> </tr> <tr> <td>Articolo 9: esibizione</td> <td>Documentazione tecnica (articolo 11, allegato IV)</td> <td>Un fascicolo completo, datato e leggibile</td> </tr> <tr> <td>Articolo 10: mancata esibizione</td> <td>Log automatici (articoli 12 e 19)</td> <td>Che cosa ha fatto il sistema al momento del danno</td> </tr> <tr> <td>Articolo 7: esigenze degli utilizzatori</td> <td>Istruzioni per l’uso (articolo 13), sorveglianza umana (articolo 14)</td> <td>Limiti e controlli erano stati comunicati?</td> </tr> <tr> <td>Articolo 7: cibersicurezza</td> <td>Requisiti dell’articolo 15</td> <td>Verifiche e misure contro errori e attacchi</td> </tr> <tr> <td>Articolo 4, punto 18: modifica sostanziale</td> <td>Articolo 3, punto 23</td> <td>Il cambiamento era previsto nella valutazione iniziale?</td> </tr> <tr> <td>Articolo 7: richiami e interventi</td> <td>Monitoraggio (articolo 72), incidenti gravi (articolo 73)</td> <td>Che cosa sapeva il fabbricante, e da quando</td> </tr> </table>
Due orologi
L’AI Act chiede al fornitore di conservare la documentazione per dieci anni, ma i log soltanto per un periodo adeguato alla finalità prevista, pari ad almeno sei mesi; lo stesso minimo vale per il deployer. La direttiva espone invece il fabbricante per dieci anni dall’immissione sul mercato e per venticinque quando la lesione personale è rimasta latente. Chi cancella i log al settimo mese rispetta l’AI Act e si presenta in giudizio senza la prova più utile.
Il vuoto del 2027
La direttiva si applica dal 9 dicembre 2026, ma il regolamento (UE) 2026/1744, l’omnibus digitale sull’IA, ha rinviato i requisiti per i sistemi ad alto rischio dell’allegato III al 2 dicembre 2027 e quelli dell’allegato I al 2 agosto 2028. Per circa un anno la presunzione fondata sulla violazione di un requisito obbligatorio troverà poco contenuto nell’AI Act. Le presunzioni per mancata esibizione e per complessità tecnica, invece, operano da subito e per intero.
Recepimento: chi è pronto per il 9 dicembre 2026
A otto settimane dalla scadenza, il tracker di Reed Smith (8 settembre 2026) e il rapporto di Faegre Drinker (4 settembre 2026) mostrano una minoranza di testi adottati. <table header-row=”true”> <tr> <td>Stato membro</td> <td>Stato</td> <td>Data o dettaglio</td> </tr> <tr> <td>Ungheria</td> <td>Adottato</td> <td>16 dicembre 2025, primo Stato membro</td> </tr> <tr> <td>Lituania</td> <td>Adottato</td> <td>Seimas, 25 giugno 2026; in vigore dal 9 dicembre 2026</td> </tr> <tr> <td>Croazia</td> <td>Completato</td> <td>Estate 2026, notificato alla Commissione</td> </tr> <tr> <td>Germania</td> <td>Adottato dal Bundestag</td> <td>8 ottobre 2026, ora al Bundesrat</td> </tr> <tr> <td>Paesi Bassi e Slovacchia</td> <td>In Parlamento</td> <td>Iter in corso</td> </tr> <tr> <td>Finlandia e Svezia</td> <td>Progetti con scostamenti</td> <td>Proposta svedese attesa nell’autunno 2026</td> </tr> <tr> <td>Italia</td> <td>Iter avviato</td> <td>Nessuno scostamento significativo atteso</td> </tr> <tr> <td>Francia</td> <td>Gruppo di lavoro interministeriale</td> <td>Nessun progetto pubblicato</td> </tr> <tr> <td>Spagna</td> <td>Nessun avanzamento pubblico noto</td> <td>Settembre 2026</td> </tr> <tr> <td>Portogallo</td> <td>Lavori preparatori</td> <td>Nessun progetto pubblico</td> </tr> </table> Il progetto governativo del 17 dicembre 2025 è stato adottato dal Bundestag l’8 ottobre 2026 con i voti di CDU/CSU, SPD e Bündnis 90/Die Grünen e l’astensione di AfD e Die Linke. È un recepimento fedele: mantiene l’esenzione per rischio da sviluppo, salvo che per i prodotti dell’ingegneria genetica, e lascia sotto la legge attuale i prodotti immessi sul mercato fino all’8 dicembre 2026. Le varianti nazionali pesano sulla responsabilità civile dell’IA. Il progetto finlandese di febbraio 2026 elimina l’esenzione per rischio da sviluppo, facoltà lasciata agli Stati membri, e toglie l’aggettivo che qualifica come eccessive le difficoltà dell’attore; la Svezia fa lo stesso su quest’ultimo punto. In Belgio il governo ha riconosciuto che l’esibizione va oltre la produzione di documenti dell’articolo 877 del codice giudiziario. Chi vende lo stesso sistema in più Stati dovrà calibrare il fascicolo sulla regola più severa, come già avviene per la valutazione della conformità. In Italia la disciplina vigente è contenuta negli articoli da 114 a 127 del Codice del consumo (d.lgs. 206/2005). L’iter di recepimento è avviato e, secondo Faegre Drinker, non sono attesi scostamenti significativi dalla direttiva: la responsabilità civile dell’IA seguirà quindi il testo europeo.
Fuori dall’Unione: tribunali e leggi degli Stati Uniti
Negli Stati Uniti la responsabilità civile dell’IA riceve risposte frammentate. Il rapporto RAND sui danni da sistemi di IA (2024) ricorda che l’illecito civile è in gran parte diritto comune dei singoli Stati e che restano aperte le questioni sulla responsabilità da prodotto, sul Primo emendamento e sulla Section 230.
- Garcia v. Character Technologies (Middle District of Florida): il 21 maggio 2025 il giudice ha respinto in gran parte l’istanza di rigetto, ammettendo in quella fase che l’app chatbot potesse essere trattata come prodotto e rifiutando di qualificarne l’output come espressione protetta. La causa è stata transatta nel gennaio 2026 a condizioni non note: manca una sentenza definitiva.
- Moffatt v. Air Canada (2024 BCCRT 149, Canada, 14 febbraio 2024): la compagnia ha risposto per le informazioni inesatte fornite con negligenza dal chatbot del proprio sito. Respinto l’argomento del chatbot come entità distinta.
- Mobley v. Workday (Northern District of California): nel luglio 2024 il giudice ha lasciato proseguire le domande per discriminazione contro il fornitore del software; nel maggio 2025 ha certificato in via condizionale un’azione collettiva per discriminazione fondata sull’età. La causa è pendente.
Sul piano legislativo, l’AI LEAD Act (S.2937), presentato al Senato il 29 settembre 2025 dai senatori Durbin e Hawley, qualificherebbe i sistemi di IA come prodotti e creerebbe un’azione federale di responsabilità da prodotto; a ottobre 2026 non è legge. In California, dal 1° gennaio 2026, l’articolo 1714.46 del Civil Code impedisce a chi ha sviluppato, modificato o usato un sistema di IA di difendersi sostenendo che l’IA ha causato il danno in modo autonomo; lo Stato ha legiferato anche sui chatbot di compagnia. Il Consiglio dell’American Law Institute ha approvato nell’ottobre 2024 il progetto di principi sulla responsabilità civile per l’intelligenza artificiale. Un gruppo europeo deve occuparsene perché lo stesso prodotto finisce sotto due regimi probatori. Un fascicolo unico, pensato fin dall’inizio per essere prodotto in giudizio, serve su entrambe le sponde.
Il fascicolo probatorio della responsabilità civile dell’IA in sette passaggi
Proponiamo sette passaggi, da applicare sistema per sistema a partire dal registro dei sistemi di IA, tenuto anche in uno strumento dedicato come l’AI Registry.
- Fissare ruolo e data per ogni sistema. Fabbricante, fornitore di un componente, importatore, autore di una modifica oppure utilizzatore: la qualifica decide il regime. La data di immissione sul mercato, prima o dal 9 dicembre 2026, decide tra vecchia e nuova disciplina.
- Stabilire che cosa è prodotto. Software autonomo, componente o servizio correlato: per ciascuno va annotato quali aggiornamenti restano sotto il vostro controllo.
- Allineare la conservazione dei log al periodo di responsabilità. Il riferimento sono i dieci anni dell’esposizione, non il minimo di sei mesi.
- Mantenere leggibile la documentazione. Il giudice può esigere prove facilmente accessibili e comprensibili: un fascicolo dei rischi che nessuno sa leggere equivale a una mancata esibizione.
- Tenere un registro di aggiornamenti e modifiche. Ogni cambio di modello, riaddestramento o fine-tuning va registrato con la valutazione dei rischi che lo aveva previsto, oppure no: è il criterio dell’articolo 4, punto 18, della direttiva.
- Rivedere i contratti. Nessuna esclusione vale verso il danneggiato. Occorre organizzare il regresso lungo la catena, verificare la rinuncia a favore dei piccoli fornitori di software e chiedere ai fornitori le prove che vi verrebbe ordinato di esibire.
- Collegare la gestione degli incidenti al contenzioso. Una segnalazione di incidente grave ai sensi dell’articolo 73, un richiamo o un’azione correttiva sono circostanze rilevanti per il difetto. Conviene preparare in anticipo la richiesta di tutela dei segreti commerciali e rileggere le polizze.
Il fascicolo va poi messo alla prova. Un audit dell’IA periodico, condotto come una simulazione di ordine di esibizione, verifica se una persona esterna riesce a ricostruire che cosa faceva il sistema il giorno del danno e quale versione era in uso.
Domande frequenti
Un’IA può essere ritenuta giuridicamente responsabile? No. Un sistema di IA non ha personalità giuridica, non ha un patrimonio e non può stare in giudizio. La responsabilità civile dell’IA ricade sempre su una persona fisica o giuridica: il fabbricante, il fornitore di un componente, l’importatore, chi ha modificato il sistema oppure chi lo usa. In California la legge vieta ormai di difendersi sostenendo che l’IA ha agito in modo autonomo. Chi risponde quando un sistema di IA causa un danno? Per la responsabilità da prodotto risponde anzitutto il fabbricante, categoria che comprende il fornitore del sistema di IA, insieme al fabbricante del componente difettoso. Se il fabbricante è stabilito fuori dall’Unione rispondono l’importatore, il rappresentante autorizzato e, in mancanza, il fornitore di servizi di logistica. Chi modifica in modo sostanziale il sistema diventa fabbricante. Il deployer che si limita a usarlo risponde secondo le regole nazionali sulla colpa. Che fine ha fatto la direttiva sulla responsabilità da IA? La proposta del 28 settembre 2022, dedicata alle azioni fondate sulla colpa, è stata ritirata con il programma di lavoro 2025 della Commissione, pubblicato l’11 febbraio 2025, per l’assenza di un accordo prevedibile. A ottobre 2026 non esiste una proposta sostitutiva. Ne risulta un sistema a due velocità: regole armonizzate per la responsabilità da prodotto, regole nazionali per la colpa. La direttiva sui prodotti difettosi si applica al SaaS e ai modelli open source? Al SaaS sì: il software è un prodotto a prescindere dalla modalità di fornitura, quindi anche quando è accessibile via cloud. Per l’open source occorre distinguere. Il software libero e open source sviluppato o fornito al di fuori di un’attività commerciale è escluso. Se però un’impresa integra un modello open source nel proprio prodotto commerciale, risponde come fabbricante di quel prodotto. Qualcuno ha già vinto una causa in materia di responsabilità civile dell’IA? Sì, ma i precedenti sono pochi e non europei. In Moffatt v. Air Canada (2024) la compagnia è stata ritenuta responsabile per le informazioni errate del proprio chatbot. In Garcia v. Character Technologies il giudice ha ammesso nel maggio 2025 che un’app chatbot potesse essere trattata come prodotto, ma la causa è stata transatta nel gennaio 2026 senza sentenza definitiva. Mobley v. Workday è ancora pendente. Che cos’è l’assicurazione per la responsabilità civile dell’IA e sostituisce il fascicolo probatorio? È la copertura dei danni che un sistema di IA causa a terzi. Secondo un’analisi dell’IAPP del 7 gennaio 2026, alcuni assicuratori cercano di escludere l’IA dalle polizze aziendali, molti trattano questi rischi come estensioni delle coperture cyber, di responsabilità professionale e per errori e omissioni. La polizza trasferisce il costo, non la prova: senza fascicolo la presunzione di difetto resta.
Conclusione
La responsabilità civile dell’IA non si decide più sulle sole categorie della colpa e della responsabilità oggettiva. Con la direttiva (UE) 2024/2853 si decide sul fascicolo: chi lo esibisce, completo e leggibile, può superare le presunzioni; chi non lo ha parte in svantaggio, qualunque sia la qualità tecnica del suo sistema. La documentazione dell’AI Act smette così di essere un adempimento verso l’autorità di vigilanza e diventa la difesa in giudizio dell’impresa, purché duri quanto l’esposizione, cioè dieci anni e non sei mesi. Questo articolo offre informazioni giuridiche generali e non costituisce una consulenza legale: recepimento nazionale e contratti vanno verificati caso per caso. Il punto fermo è la data. Dal 9 dicembre 2026 ogni sistema di IA immesso sul mercato porta con sé un rischio decennale, e la risposta più concreta resta il fascicolo probatorio.