Pratiche di IA vietate: articolo 5 dell’AI Act

Nell’AI Act l’articolo 5 è l’unica disposizione che non offre alcun percorso di conformità: un sistema che vi ricade non si adegua, si ferma. Le pratiche di IA vietate sono applicabili dal 2 febbraio 2025 e dal 2 dicembre 2026 passano da otto a dieci, per effetto dell’Omnibus digitale sull’IA. In questa guida trovate l’elenco aggiornato lettera per lettera, le sanzioni e le autorità competenti in Italia, e la scheda di screening che un’autorità di vigilanza chiederà di vedere per ciascun sistema.

Cancello in ferro battuto chiuso con un piccolo lucchetto di ottone appeso al chiavistello, simbolo delle pratiche di IA vietate

In sintesi

  • Le pratiche di IA vietate dall’articolo 5 vincolano fornitori e deployer dal 2 febbraio 2025, anche extra UE se l’output è usato nell’Unione.
  • Dal 2 dicembre 2026 i divieti diventano dieci: si aggiungono il materiale intimo non consensuale e il materiale di abuso sessuale su minori.
  • Per i generatori di immagini, video e voce per finalità generali le garanzie tecniche diventano la prova decisiva.
  • La sanzione arriva a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale annuo, se superiore; procedura e autorità sono nazionali.
  • Il risultato atteso è una scheda di screening per sistema, da riaprire a ogni revisione dell’elenco ex articolo 112.

Pratiche di IA vietate: che cosa vieta l’articolo 5 e chi vincola

L’articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1689 vieta «l’immissione sul mercato, la messa in servizio o l’uso» di determinati sistemi di IA. La formula a tre verbi è la chiave: il divieto colpisce il fornitore che sviluppa e commercializza il sistema e il deployer che lo utilizza, chiunque l’abbia costruito. L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), estende la portata ai fornitori e ai deployer stabiliti in un paese terzo quando l’output prodotto dal sistema è utilizzato nell’Unione. Una software house statunitense che vende analisi delle emozioni a un call center di Milano è quindi nel perimetro, come il call center stesso.

I divieti si applicano dal 2 febbraio 2025, in forza dell’articolo 113, terzo comma, lettera a). La differenza con i sistemi di IA ad alto rischio è strutturale: per le pratiche di IA vietate non esiste valutazione della conformità, non esiste una documentazione tecnica che sani la situazione, non esiste un periodo transitorio. Un sistema ad alto rischio si rende conforme; una pratica vietata no. Si può solo interromperla o riprogettare il sistema fuori dal perimetro del divieto, documentando come.

Lo screening sulle pratiche di IA vietate è quindi un filtro d’ingresso, non un adempimento da archiviare: va fatto prima dell’acquisto o del rilascio e rifatto quando cambiano finalità, funzionalità o l’elenco stesso. Per il quadro generale rimandiamo alla nostra pagina sull’AI Act e alla guida operativa al regolamento UE sull’IA.

Gli orientamenti della Commissione

Il 4 febbraio 2025 la Commissione ha pubblicato gli orientamenti sulle pratiche di intelligenza artificiale vietate, con pagina aggiornata il 31 luglio 2025. Il documento è dichiaratamente non vincolante: l’interpretazione autentica spetta alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Resta però il testo da cui partirà qualsiasi autorità di vigilanza, con esempi e casi limite per ciascuna lettera. Chi motiva uno screening sulle pratiche di IA vietate fa bene a citarlo punto per punto e a segnalare dove se ne discosta.

Gli otto divieti in vigore dal 2 febbraio 2025

L’elenco originario delle pratiche di IA vietate, che l’Omnibus non ha toccato, copre otto condotte: per ciascuna, la condizione che fa scattare il divieto e lo scenario in cui la incontriamo più spesso.

LetteraChe cosa è vietatoCondizione o eccezioneDove si inciampa
a)Tecniche subliminali, volutamente manipolative o ingannevoliDistorsione materiale del comportamento che provoca, o può ragionevolmente provocare, un danno significativoDesign persuasivo e dark pattern nelle app consumer; truffe con voce sintetica
b)Sfruttamento delle vulnerabilità dovute all’età, alla disabilità o a una specifica situazione sociale o economicaStessa soglia del danno significativoCampagne mirate a clienti sovraindebitati o anziani
c)Punteggio sociale delle persone fisiche nel tempoTrattamento pregiudizievole in contesti non collegati, o sproporzionato rispetto al comportamentoUno score antifrode o di fedeltà riutilizzato per decisioni estranee
d)Valutazione del rischio di reato basata unicamente sulla profilazione o sui tratti della personalitàNon copre il supporto alla valutazione umana fondata su fatti oggettivi e verificabiliPunteggi di «propensione» negli strumenti antifrode o di sicurezza
e)Banche dati di riconoscimento facciale create con scraping non mirato di immagini da internet o da telecamere a circuito chiusoPer questa finalità specificaAcquistare uno strumento di ricerca facciale con dataset da scraping
f)Inferenza delle emozioni sul luogo di lavoro e negli istituti di istruzioneSalvo motivi medici o di sicurezza; presuppone dati biometrici (articolo 3, punto 39)Analisi vocale delle emozioni nei call center, scoring dei colloqui video
g)Categorizzazione biometrica per dedurre razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale o orientamento sessualeEsclusi l’etichettatura o il filtraggio di set di dati biometrici acquisiti legalmente e la categorizzazione nelle attività di contrastoAnalytics di marketing che inferiscono tratti sensibili dai volti
h)Identificazione biometrica remota «in tempo reale» in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrastoTre obiettivi strettamente necessari, autorizzazione preventiva, valutazione d’impatto sui diritti fondamentali (articolo 27), registrazione nella banca dati UE (articolo 49)Soprattutto autorità pubbliche; l’uso privato ricade nel GDPR e nell’allegato III

Un chiarimento utile: l’analisi del sentiment su testo non è riconoscimento delle emozioni ai sensi dell’articolo 3, punto 39, perché non si basa su dati biometrici. Un classificatore che analizza le email scritte dai dipendenti resta quindi fuori dalla lettera f). Rimane però una questione di GDPR applicato all’intelligenza artificiale: base giuridica, minimizzazione, trasparenza.

Due nuove pratiche di IA vietate dal 2 dicembre 2026

Il regolamento (UE) 2026/1744, l’Omnibus digitale sull’IA, lascia intatti gli otto divieti originari e aggiunge due pratiche di IA vietate all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma.

  • La lettera b bis) colpisce l’immissione sul mercato, la messa in servizio o l’uso di sistemi di IA che generano o manipolano immagini, video, audio realistici o materiale analogo delle parti intime di una persona fisica riconoscibile, o che la ritraggono in atti sessualmente espliciti, senza il suo consenso liberamente prestato, specifico, informato e inequivocabile.
  • La lettera b ter) colpisce i sistemi che generano o manipolano materiale di abuso sessuale su minori ai sensi dell’articolo 2, lettere c) ed e), della direttiva 2011/93/UE, salvo che il diritto nazionale preveda una causa di giustificazione.

Decisivo è il nuovo paragrafo 1 bis. Il fornitore ricade nel divieto solo se quella generazione è la finalità prevista del sistema, oppure se progettazione, addestramento, architettura, capacità o funzionalità rivolte all’utente la rendono un risultato «ragionevolmente prevedibile e riproducibile» senza modifiche tecniche significative e, insieme, il sistema non dispone di «misure tecniche di sicurezza ragionevoli e adeguate e di altre garanzie» per prevenirla in modo affidabile, tenuto conto dell’uso improprio ragionevolmente prevedibile, e per correggere gli abusi osservati o segnalati. Il deployer è colpito solo se usa il sistema a quello scopo. Il paragrafo 1 ter precisa che non costituisce manipolazione l’intervento che non aumenta l’esposizione delle parti intime né altera la natura dell’atto ritratto.

Il considerando 12 elenca le garanzie attese: pulizia dei dati, addestramento al rifiuto, progettazione sicura dei prompt e controlli dell’output, guardrail sui prompt in fase di esecuzione, classificazione e filtraggio dei contenuti, restrizioni d’uso, rilevamento degli abusi, notifica e azione. Per i sistemi destinati a contenuti intimi serve un modo per ottenere e dimostrare il consenso della persona ritratta. Il realismo indica una rappresentazione credibile di volto, voce o corpo; le raffigurazioni caricaturali o fisicamente impossibili sono escluse. La nostra lettura: per un sistema di IA per finalità generali le garanzie sono la prova, da documentare in un fascicolo.

Come ci si è arrivati

A gennaio 2026 le immagini sessualizzate di donne e minori generate con Grok hanno reso evidente il vuoto; nello stesso mese la Commissione ha avviato un procedimento contro X ai sensi del Digital Services Act e la Spagna ha proposto il divieto. Accordo politico il 7 maggio 2026, regolamento dell’8 luglio, pubblicazione in Gazzetta ufficiale il 24 luglio, entrata in vigore il 27 luglio 2026. L’articolo 113, lettera a), come modificato, fissa al 2 dicembre 2026 l’applicazione delle nuove lettere e dei paragrafi 1 bis e 1 ter (testo consolidato sul Service Desk dell’AI Act).

Che cosa ha rilevato la prima revisione ex articolo 112

Il 20 maggio 2026 la Commissione ha adottato la relazione <code>COM(2026) 234 final</code>, pubblicata sul proprio sito il 22 maggio: è la prima prevista dall’articolo 112, paragrafo 1 per verificare se l’elenco delle pratiche di IA vietate e quello dei sistemi ad alto rischio dell’allegato III vadano rivisti. La relazione descrive il metodo: consultazione degli Stati membri nei sottogruppi del Comitato europeo per l’intelligenza artificiale, una consultazione aperta ai portatori di interessi e l’analisi delle banche dati sugli incidenti di IA, utili anche per la segnalazione degli incidenti.

Le conclusioni si leggono su tre piani.

  1. La maggioranza degli Stati membri presenti non ha visto la necessità di modificare l’elenco in questa fase e nove hanno inviato dichiarazioni scritte in tal senso. Le regole di enforcement non erano ancora applicabili, quindi manca esperienza pratica.
  2. I sistemi che generano materiale di abuso sessuale su minori o immagini sessualmente esplicite non consensuali non rientrano nelle lettere a) o b), perché non manipolano minori e vittime inducendoli a comportamenti dannosi: è il vuoto colmato dall’Omnibus.
  3. I sistemi che facilitano truffe e frodi finanziarie possono invece rientrarvi, se ricorrono un danno finanziario significativo e un nesso causale plausibile, come nel caso del deepfake che impersona un familiare.

La prossima valutazione è annunciata per il 2026. La nostra lettura: l’elenco delle pratiche di IA vietate va trattato come un documento versionato. Uno screening chiuso a febbraio 2025 oggi è già incompleto, e quello fatto oggi andrà riaperto alla prossima revisione. Ogni screening dovrebbe indicare la versione dell’elenco del regolamento europeo sull’intelligenza artificiale su cui è stato condotto.

Pratiche di IA vietate: sanzioni e chi le applica

L’articolo 99, paragrafo 3, fissa il tetto più alto del regolamento: fino a 35 milioni di euro o, per un’impresa, fino al 7% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore. Per PMI e start-up il paragrafo 6 rovescia la regola: si applica l’importo inferiore. L’Omnibus ha aggiunto il paragrafo 6 bis per le piccole imprese a media capitalizzazione, ma la regola del minore dei due importi vale solo per le sanzioni dei paragrafi 4 e 5. Nella nostra lettura del testo, una small mid-cap che viola l’articolo 5 resta quindi soggetta al tetto calcolato sul valore più alto. Le norme sanzionatorie spettano agli Stati membri (paragrafo 1), che tengono conto degli interessi di PMI, start-up e piccole imprese a media capitalizzazione.

In Italia il quadro istituzionale è fissato dalla legge 23 settembre 2025, n. 132. AgID è l’autorità di notifica, l’ACN (Agenzia per la cybersicurezza nazionale) è l’autorità di vigilanza del mercato e quindi l’interlocutore naturale sulle pratiche di IA vietate, mentre il Garante per la protezione dei dati personali conserva le proprie competenze. Il Garante si è già mosso sul terreno che dal 2 dicembre 2026 coprirà la lettera b bis): con il provvedimento d’urgenza del 3 ottobre 2025 ha limitato il trattamento dei dati degli utenti italiani da parte del servizio di nudificazione Clothoff, sulla base del GDPR, e ha annunciato un’istruttoria sulle app di questo tipo. Per un’impresa italiana ne deriva un doppio fronte, ACN per l’AI Act e Garante per i dati personali, con istruttorie che possono nascere dallo stesso caso.

In Germania la KI-MIG è in vigore dal 29 luglio 2026 e ha affidato alla Bundesnetzagentur la vigilanza del mercato, comprese le pratiche vietate nei suoi ambiti. In Spagna il progetto di legge organica inviato al Congresso il 26 maggio 2026 attribuisce all’AESIA la maggior parte delle sanzioni sulle pratiche vietate e all’AEPD una parte di esse.

Al momento della stesura non abbiamo trovato alcuna sanzione pubblicata per una violazione dell’articolo 5. Le autorità per la protezione dei dati hanno invece già agito con il GDPR, e il rischio di responsabilità civile verso i danneggiati corre in parallelo.

Dove le aziende inciampano sull’articolo 5

Nei portafogli che analizziamo le pratiche di IA vietate raramente nascono da un progetto dichiaratamente illecito, ma da funzionalità accessorie, fornitori poco documentati e finalità che si allargano nel tempo.

  • <b>Analisi delle emozioni nei call center e nei colloqui video.</b> È il caso tipico della lettera f): un modulo che valuta il tono degli operatori o le espressioni dei candidati inferisce emozioni sul luogo di lavoro. Lo stesso vale per gli strumenti di «sentiment» che in realtà leggono voce o volto: sono dati biometrici, quindi lettera f) al lavoro e allegato III, punto 1, lettera c), altrove.
  • <b>Categorizzazione biometrica per il marketing.</b> Analytics che stimano dai volti orientamento sessuale, convinzioni religiose o origine etnica ricadono nella lettera g). Che l’output sia aggregato non cambia la natura dell’inferenza individuale.
  • <b>Design persuasivo e dark pattern.</b> La lettera a) non vieta la persuasione, ma le tecniche volutamente manipolative che distorcono il comportamento causando un danno significativo. Un’interfaccia ottimizzata per spingere sottoscrizioni non volute va misurata con questo metro.
  • <b>Targeting dei clienti vulnerabili.</b> Offerte di credito calibrate su segnali di sovraindebitamento o di età avanzata possono integrare la lettera b). Serve una regola scritta sui segmenti che il modello non deve mai prendere di mira.
  • <b>Score riutilizzati in contesti estranei.</b> Un punteggio antifrode che finisce per decidere l’accesso a servizi diversi ricade nello schema della lettera c). Il rischio cresce se un solo modello serve più direzioni.
  • <b>Strumenti di ricerca facciale o di verifica dell’identità acquistati da terzi.</b> Se il dataset è nato da scraping non mirato, la lettera e) colpisce anche chi usa il prodotto. È una questione di procurement, che parte da un inventario dei sistemi di IA completo di fornitore e provenienza dei dati.
  • <b>Funzioni di generazione di immagini, video o voce.</b> Dal 2 dicembre 2026 ogni funzionalità generativa priva di garanzie contro il materiale intimo non consensuale e il materiale di abuso su minori espone alle lettere b bis) e b ter). Vale anche quando la funzione è integrata in un prodotto che generativo non è.
  • <b>Clonazione vocale usata per le frodi.</b> Secondo la relazione ex articolo 112, i sistemi che facilitano truffe possono ricadere nelle lettere a) e b). Chi offre sintesi vocale deve documentare come previene l’impersonificazione.

Pratiche di IA vietate: la scheda di screening che l’autorità chiederà

Un’autorità che apre un fascicolo sulle pratiche di IA vietate non chiederà una dichiarazione di principio. Chiederà, sistema per sistema, che cosa è stato verificato, da chi, quando e su quale base. La tabella traduce questa attesa in sette passaggi.

Fase di screeningAggancio normativoEvidenze da conservare
Censire ogni sistema di IA e la sua finalità previstaArticolo 3, punto 12; articolo 2 (ambito)Voce di inventario con responsabile e contesto d’uso
Verificare le dieci lettere con una risposta motivataArticolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a h), b bis) e b ter); orientamenti della CommissioneScheda datata per sistema, con il revisore indicato
Registrare l’eventuale eccezione invocataArticolo 5, paragrafo 1, lettera f) (motivi medici o di sicurezza); lettera h) e paragrafi da 2 a 7Nota sulla base giuridica, limiti di perimetro
Fascicolo delle garanzie per i sistemi generativiArticolo 5, paragrafo 1 bis, lettera a), punto ii); considerando 12Esiti del red teaming, metriche di filtri e rifiuti, segnalazioni di abuso e correzioni
Regole d’uso per il deployerArticolo 5, paragrafo 1 bis, lettera b); articolo 26 per l’alto rischioPolicy di uso accettabile, log, gestione degli usi impropri
Evidenze del fornitoreL’articolo 5 si applica anche all’«uso»; articolo 25, catena del valoreGaranzie contrattuali, provenienza dei dataset, dichiarazioni del fornitore
Eventi che riaprono lo screeningModifica sostanziale; nuovo uso; revisione dell’elenco ex articolo 112Registro delle modifiche, date dei nuovi screening

Dentro un sistema di gestione dell’IA questa scheda ha una collocazione naturale. La norma ISO/IEC 42001 prevede al punto 6.1.4 la valutazione d’impatto del sistema di IA e, nell’allegato A, l’obiettivo di controllo A.5 sulla valutazione degli impatti, articolato nei controlli da A.5.2 a A.5.5 (processo, documentazione, impatti su individui o gruppi, impatti sociali), mentre A.9.4 copre l’uso previsto. L’articolo 5 non impone un sistema di gestione, ma un auditor o un’autorità cercheranno esattamente questo fascicolo. Per approfondire: ISO 42001 e AI Act e valutazione d’impatto dell’IA. In AI Sigil la scheda vive nel registro dei sistemi di IA, accanto ai controlli attivati con il framework di conformità.

Articolo 5, articolo 50, GDPR e diritto penale: come si incastrano

L’articolo 50, paragrafo 4, impone dal 2 agosto 2026 ai deployer di rendere noto che un deepfake è stato generato o manipolato artificialmente. L’etichetta però non sana mai un sistema vietato: un output di nudificazione dichiarato come sintetico resta vietato dal 2 dicembre 2026. Gli obblighi di trasparenza e le pratiche di IA vietate operano su piani diversi e vanno verificati separatamente.

Il GDPR resta pienamente applicabile: l’articolo 9 disciplina i dati biometrici qualunque cosa dica l’AI Act, e un sistema che supera lo screening sull’articolo 5 può comunque mancare di una base giuridica.

Sul versante penale, la direttiva (UE) 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, all’articolo 5, impone di punire come reato la produzione o la manipolazione e la successiva diffusione al pubblico di materiale intimo senza consenso, compresi i deepfake; il recepimento è dovuto entro il 14 giugno 2027. In Italia la legge 132/2025, con l’articolo 26, ha già introdotto l’articolo 612-quater del codice penale: punisce l’illecita diffusione, senza consenso, di contenuti generati o alterati con sistemi di IA che cagioni un danno ingiusto, con la reclusione da uno a cinque anni. La ripartizione è netta: l’AI Act vieta lo strumento, il diritto penale punisce la persona, il Digital Services Act raggiunge la piattaforma.

Resta il confine con l’alto rischio. Il riconoscimento delle emozioni fuori dal lavoro e dall’istruzione, la categorizzazione biometrica per inferenza su attributi sensibili fuori dalla lettera g) e l’identificazione biometrica remota sono usi ad alto rischio dell’allegato III, punto 1, i cui obblighi decorrono ora dal 2 dicembre 2027. Uscire dall’articolo 5 non significa uscire dal regolamento: significa entrare negli obblighi dei sistemi ad alto rischio, compresa la sorveglianza umana.

Domande frequenti

<b>Quali sono le pratiche di IA vietate dall’AI Act?</b>

Dal 2 febbraio 2025 l’articolo 5 vieta otto pratiche: manipolazione subliminale o ingannevole, sfruttamento delle vulnerabilità, punteggio sociale, previsione di reati da sola profilazione, banche dati facciali da scraping non mirato, inferenza delle emozioni al lavoro e a scuola, categorizzazione biometrica su attributi sensibili, identificazione biometrica remota in tempo reale a fini di contrasto. Dal 2 dicembre 2026 le pratiche di IA vietate diventano dieci, con le lettere b bis) sul materiale intimo non consensuale e b ter) sul materiale di abuso sessuale su minori.

<b>Da quando si applicano i divieti?</b>

Gli otto divieti originari si applicano dal 2 febbraio 2025, in base all’articolo 113, lettera a). I due nuovi divieti dell’Omnibus digitale sull’IA, con i paragrafi 1 bis e 1 ter che ne delimitano la portata, si applicano dal 2 dicembre 2026. Non c’è un periodo transitorio per i sistemi già in uso: dalla data di applicazione un sistema vietato va ritirato, disattivato o riprogettato. Il regime sanzionatorio è definito a livello nazionale, ma l’obbligo vale già.

<b>Il divieto vale anche per le aziende fuori dall’UE?</b>

Sì. L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), estende il regolamento ai fornitori e ai deployer stabiliti in un paese terzo quando l’output del sistema è utilizzato nell’Unione. Un fornitore extraeuropeo che offre a clienti italiani uno strumento rientrante nell’articolo 5 è quindi esposto, come il cliente che lo usa. Per l’impresa europea la conseguenza è contrattuale: ottenere dal fornitore garanzie scritte su finalità prevista, provenienza dei dati e misure tecniche, e conservarle nella scheda di screening.

<b>Il riconoscimento delle emozioni è sempre vietato?</b>

No. La lettera f) vieta l’inferenza delle emozioni solo sul luogo di lavoro e negli istituti di istruzione, salvo motivi medici o di sicurezza. La definizione dell’articolo 3, punto 39, presuppone inoltre dati biometrici: l’analisi del sentiment su testo non è riconoscimento delle emozioni. Negli altri contesti, come il servizio clienti rivolto ai consumatori, il riconoscimento delle emozioni su base biometrica è un uso ad alto rischio dell’allegato III, punto 1, lettera c), con obblighi dal 2 dicembre 2027.

<b>Qual è la sanzione per le pratiche di IA vietate?</b>

L’articolo 99, paragrafo 3, prevede fino a 35 milioni di euro o, per le imprese, fino al 7% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore. Per PMI e start-up vale l’importo inferiore. Per le piccole imprese a media capitalizzazione la regola più favorevole dell’Omnibus riguarda solo i paragrafi 4 e 5: sulle pratiche di IA vietate resta il tetto più alto. In Italia la vigilanza del mercato spetta all’ACN; al momento della stesura non risultano sanzioni pubblicate per violazioni dell’articolo 5.

<b>I generatori di immagini per finalità generali rientrano nel nuovo divieto sui deepfake?</b>

Possono rientrarvi. Il paragrafo 1 bis colpisce il fornitore se la generazione di materiale intimo non consensuale o di abuso su minori è la finalità prevista, oppure se è un risultato ragionevolmente prevedibile e riproducibile senza modifiche tecniche significative e il sistema non dispone di misure tecniche e garanzie ragionevoli e adeguate per prevenirla e correggere gli abusi. Per un generatore generalista la difesa è quindi documentale: le garanzie del considerando 12, con metriche e correzioni tracciate.

Conclusione

Le pratiche di IA vietate non sono un capitolo da leggere una volta e archiviare. L’elenco è cambiato con l’Omnibus, cambierà ancora con le revisioni dell’articolo 112, e la sua applicazione passa per autorità nazionali che in Italia la legge 132/2025 ha già individuato. Per questo la risposta efficace non è un parere generico ma una scheda di screening per ogni sistema: finalità prevista, dieci lettere verificate con una motivazione, eccezioni invocate, fascicolo delle garanzie per i sistemi generativi, eventi che riaprono l’analisi. È il documento che un’autorità o un auditor chiederanno per primo, e quello che permette di decidere in fretta su una nuova funzionalità. Se volete impostarlo sul vostro portafoglio, il nostro servizio di implementazione dell’AI Act parte esattamente da qui, prima del 2 dicembre 2026.

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