Implicazioni di brevettabilità dell’EU AI Act
La novità è un requisito fondamentale per qualsiasi invenzione affinché possa essere brevettabile. In termini semplici, la tua invenzione generalmente non può essere stata divulgata pubblicamente prima della data di deposito della domanda di brevetto. Negli Stati Uniti, il 35 U.S.C. § 102 include un periodo di grazia di un anno per alcune divulgazioni pubbliche effettuate prima della presentazione—molte altre giurisdizioni non hanno questo periodo di grazia. L’Europa, ad esempio, applica generalmente uno standard di novità assoluta, dove la divulgazione pubblica della tua invenzione può ostacolare la brevettabilità se avviene prima della presentazione della domanda.
Problemi di brevettabilità legati all’EU AI Act
Qui è dove l’EU AI Act può creare un problema di brevettabilità inaspettato. L’Atto stabilisce un quadro completo per la regolamentazione dell’IA e include un requisito di registrazione obbligatoria per i sistemi di IA considerati “ad alto rischio”. Un sistema di IA è considerato ad alto rischio quando riguarda aree come componenti di sicurezza, infrastrutture critiche, istruzione, controllo delle frontiere e applicazione della legge.
Registrazione e divulgazione pubblica
Prima che un sistema di IA ad alto rischio possa essere immesso sul mercato, il fornitore deve registrare il sistema presso la Commissione Europea e inviare informazioni sul sistema a un database UE cercabile e accessibile al pubblico. Se le informazioni inviate includono dettagli tecnici abilitanti, tale registrazione può funzionare come una divulgazione pubblica e può bloccare la brevettabilità in giurisdizioni di novità assoluta, come l’Europa e la Cina.
Conclusione
In sintesi, se la registrazione secondo l’EU AI Act è nel tuo piano, integra la pianificazione della proprietà intellettuale nella timeline. Le aziende dovrebbero considerare di preparare e presentare domande di brevetto prima o contemporaneamente alla presentazione delle informazioni alla Commissione Europea, affinché le proprie divulgazioni non diventino arte precedente contro domande di brevetto presentate successivamente.